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Prevenzione incendi negli alberghi: obblighi e adempimenti

Pubblicato il 11 Agosto 2026

Gli alberghi con oltre 25 posti letto rientrano nell’attività 66 dell’allegato I al DPR 151/2011 e sono quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La regola tecnica storica è il DM 9 aprile 1994, affiancato dal DM 14 luglio 2015 per le strutture ricettive esistenti fino a 50 posti letto e dal codice di prevenzione incendi. Sotto i 25 posti letto la struttura non è soggetta ai controlli, ma restano gli obblighi generali di sicurezza sul lavoro.

Quello che segue è un quadro divulgativo, utile per capire il perimetro degli adempimenti e per parlare con cognizione di causa con i propri consulenti. Il progetto antincendio, l’asseverazione e la valutazione del rischio restano di competenza di un tecnico abilitato, iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno: nessun articolo può sostituire quella firma.

La soglia dei 25 posti letto: chi è soggetto e chi no

Mobili sala reception hotel

L’attività 66 dell’allegato I al DPR 151/2011 elenca in modo puntuale le strutture interessate: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed and breakfast, dormitori e case per ferie con oltre 25 posti letto. Rientrano anche le strutture ricettive all’aria aperta, come campeggi e villaggi, quando la capacità supera le 400 persone.

Il conteggio si fa sui posti letto autorizzati, non sulle camere: una struttura con dodici camere doppie e un paio di letti aggiunti supera la soglia. È un punto che sfugge spesso a chi sta valutando l’ampliamento di una piccola struttura, perché due letti in più cambiano il regime amministrativo e, di conseguenza, i costi di gestione e di progetto.

Sotto i 25 posti letto la struttura non è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco, ma non è affatto esente da obblighi. Restano il decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio incendio secondo i criteri del DM 3 settembre 2021, il controllo e la manutenzione degli impianti antincendio secondo il DM 1 settembre 2021 e la formazione degli addetti prevista dal DM 2 settembre 2021. In pratica cambia il livello di formalizzazione, non la sostanza della responsabilità del gestore, che rientra fra gli obblighi dell’albergatore nei confronti di ospiti e personale.

Categorie A, B e C: cosa cambia in concreto

Il DPR 151/2011 ha introdotto tre categorie di rischio crescente, che determinano il percorso amministrativo. Per le attività ricettive la distinzione si basa sui posti letto.

Posti lettoCategoriaValutazione del progettoAvvio dell’attivitàControllo dei Vigili del fuocoRinnovo periodico
Fino a 25Fuori dall’attività 66Non previstaNessun adempimento specificoNessunoNon previsto
Oltre 25 fino a 50AFacoltativaSCIA antincendioA campione, entro 60 giorniOgni 5 anni
Oltre 50 fino a 100BObbligatoriaSCIA antincendioA campione, entro 60 giorniOgni 5 anni
Oltre 100CObbligatoriaSCIA antincendioVisita tecnica obbligatoriaOgni 5 anni

Le strutture ricettive all’aria aperta con capacità superiore a 400 persone sono collocate in categoria B. La differenza pratica fra le categorie sta soprattutto in due punti: nelle categorie B e C il progetto va sottoposto all’esame preventivo del Comando, con tempi che vanno messi in conto nel cronoprogramma dei lavori; in categoria C la visita tecnica non è a campione ma dovuta, e si conclude con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Le regole tecniche: 1994, 2015 e il codice

Il riferimento principale resta il DM 9 aprile 1994, che approva la regola tecnica per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere. Disciplina ubicazione, separazioni, resistenza al fuoco delle strutture, compartimentazione, vie di esodo, impianti, mezzi di estinzione, segnaletica, gestione della sicurezza e reazione al fuoco dei materiali.

Per le strutture esistenti con oltre 25 e fino a 50 posti letto è intervenuto il DM 14 luglio 2015, che ha introdotto disposizioni semplificate e proporzionate alla dimensione ridotta, mantenendo il livello di sicurezza ma evitando richieste sproporzionate a un edificio di poche camere. È la norma che ha reso finalmente praticabile l’adeguamento di molti piccoli alberghi storici, spesso inseriti in edifici vincolati dove la compartimentazione tradizionale era impossibile.

Accanto a questo binario esiste il codice di prevenzione incendi, approvato con il DM 3 agosto 2015, che dal 2016 comprende una regola tecnica verticale dedicata alle attività ricettive turistico alberghiere. È un approccio prestazionale: invece di imporre una soluzione unica, definisce i livelli di prestazione da raggiungere e ammette soluzioni conformi o alternative, purché dimostrate. Per gli edifici complessi, per le ristrutturazioni profonde e per i casi in cui la regola del 1994 porterebbe a interventi molto invasivi, il codice offre margini di manovra che valgono la parcella del progettista.

SCIA antincendio, controlli e rinnovo quinquennale

Il percorso amministrativo si articola in tre momenti. La valutazione del progetto, prevista dall’articolo 3 del DPR 151/2011, riguarda le categorie B e C e le modifiche sostanziali: il Comando si pronuncia sul progetto prima dei lavori. La SCIA antincendio, disciplinata dall’articolo 4, si presenta al termine dei lavori e prima dell’esercizio, tramite lo sportello unico per le attività produttive: con la SCIA l’attività può partire subito, corredata dalle certificazioni e dalle dichiarazioni di corretta posa degli impianti e dei materiali. Il rinnovo periodico, previsto dall’articolo 5, va presentato ogni cinque anni per le attività ricettive, con l’asseverazione di un tecnico che attesta l’assenza di modifiche e il permanere delle condizioni di sicurezza.

Il rinnovo è l’adempimento che più spesso viene dimenticato, perché cade a distanza e non ha alcun sollecito automatico. Vale la pena inserirlo nel calendario della manutenzione straordinaria insieme alle verifiche periodiche degli impianti elevatori e degli impianti elettrici, così da concentrare i sopralluoghi in bassa stagione.

Adeguamento delle strutture esistenti: il calendario

Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica del 1994 hanno seguito per trent’anni un piano straordinario di adeguamento, riaperto e prorogato più volte. L’ultimo intervento normativo ha spostato il termine finale al 31 dicembre 2026, con la presentazione della SCIA antincendio entro la fine del 2025, e ha portato da sei a otto il numero di requisiti tecnici minimi da soddisfare nel frattempo. Poiché i termini sono stati modificati con cadenza quasi annuale, la data vigente va sempre verificata con il tecnico incaricato prima di programmare il cantiere.

Chi è ancora dentro il piano di adeguamento ha un vantaggio pratico: i lavori antincendio toccano quasi sempre corridoi, scale, porte e compartimentazioni, cioè le stesse superfici che un rinnovo estetico rimetterebbe comunque in discussione. Le porte delle camere sono l’esempio più chiaro: sostituirle per ragioni di resistenza al fuoco e poi rifarle due anni dopo per ragioni di immagine è uno spreco che si evita solo coordinando i due cantieri fin dall’inizio.

Gestione quotidiana: piano di emergenza, squadra, registro

La sicurezza antincendio non finisce con la SCIA. La regola tecnica impone una gestione documentata e verificabile, che si regge su pochi strumenti concreti:

Il registro dei controlli viene per primo. Ci finiscono le verifiche periodiche degli impianti, degli estintori, dell’illuminazione di sicurezza e delle porte tagliafuoco, insieme alle prove di funzionamento, ciascuna con la sua data e la sua firma: un registro compilato tutto in una volta il giorno prima della visita, stessa penna e stessa grafia, lo riconosce chiunque. Poi il piano di emergenza ed evacuazione, con le planimetrie esposte a ogni piano e le istruzioni sintetiche in camera, redatte anche in inglese. La squadra di emergenza deve essere presente in ogni turno, e il turno che conta davvero è quello di notte, quando gli ospiti dormono, non conoscono l’edificio e hanno pochi secondi per capire da che parte si esce. Le esercitazioni antincendio vanno fatte almeno ogni sei mesi e verbalizzate.

La formazione degli addetti segue il DM 2 settembre 2021: livello 2 per le attività ricettive con oltre 25 posti letto, livello 3 per gli alberghi con oltre 200 posti letto, con aggiornamento almeno ogni cinque anni. Il conteggio si fa sui posti letto e non sulle camere, dettaglio che manda fuori norma parecchie strutture: bastano i letti aggiunti venduti alle famiglie in alta stagione per superare la soglia senza essersene accorti.

La chiarezza della segnaletica di esodo e la coerenza della numerazione delle camere non sono dettagli estetici: in una evacuazione notturna un ospite disorientato deve capire in tre secondi da che parte andare, e il personale deve poter dire a chi coordina i soccorsi quali stanze restano da controllare.

Il ruolo degli arredi: reazione al fuoco e classe 1 IM

La parte della normativa che tocca più da vicino chi arreda riguarda la reazione al fuoco, cioè il comportamento dei materiali quando sono già investiti dalle fiamme. La regola tecnica del 1994 fissa requisiti diversi per zona e per tipologia: nelle vie di esodo i rivestimenti devono essere in gran parte incombustibili, i materiali di rivestimento ammessi sono di classe 1, i tendaggi e i materiali sospesi devono essere almeno di classe 1, mentre mobili imbottiti e materassi devono essere di classe 1 IM. Le poltroncine della hall, le testiere imbottite e i divani della sala colazioni rientrano in questa categoria molto più spesso di quanto si creda.

Sapere che cosa chiede la normativa antincendio sugli arredi evita due errori opposti. Il primo è affidarsi a mobili privi di omologazione, per poi ritrovarsi con una fornitura inutilizzabile in fase di collaudo. Il secondo è pagare requisiti non necessari su tutta la fornitura, quando la norma li chiede solo in determinati ambienti. La classe 1 IM riguarda l’insieme imbottito completo, non il singolo tessuto: un rivestimento omologato applicato su una imbottitura non omologata non produce un imbottito conforme.

Sul piano documentale, il fascicolo va costruito insieme alla fornitura. Il certificato ignifugo dei mobili deve riportare il numero di omologazione, il materiale a cui si riferisce e la corrispondenza con quanto effettivamente installato, e va accompagnato dalla dichiarazione di corretta posa in opera. La scelta dei tessuti contract va fatta a monte, quando si definisce il capitolato: cambiare una tappezzeria a produzione avviata significa quasi sempre rifare la pratica di omologazione dell’insieme.

Nei cantieri di adeguamento questo è il punto in cui la filiera fa la differenza. Realizziamo arredi su misura coordinando manifatture italiane selezionate, con un solo referente dal rilievo al collaudo: le certificazioni di reazione al fuoco arrivano insieme ai mobili, già pronte per il fascicolo che il tecnico allegherà alla SCIA, senza rincorrere fornitori diversi a lavori finiti. Per chi sta ancora valutando l’investimento iniziale, l’antincendio è una delle voci che pesano di più nel percorso per aprire un hotel e va stimata prima, non a cantiere aperto.

Domande frequenti

Cosa cambia sopra i 25 posti letto?

Sopra i 25 posti letto la struttura entra nell’attività 66 dell’allegato I al DPR 151/2011 e diventa soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco. Da quel momento servono la SCIA antincendio prima dell’esercizio, il rispetto della regola tecnica applicabile e il rinnovo periodico ogni cinque anni. Sotto la soglia restano comunque gli obblighi di valutazione del rischio incendio e di formazione del personale previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cos’è la SCIA antincendio e ogni quanto si rinnova?

La SCIA antincendio è la segnalazione certificata che il titolare presenta allo sportello unico al termine dei lavori e prima di aprire, con le certificazioni degli impianti e dei materiali. Consente l’avvio immediato dell’attività, salvo i controlli successivi del Comando. Per le attività ricettive il rinnovo periodico di conformità antincendio si presenta ogni cinque anni, asseverato da un tecnico abilitato.

Serve il certificato di prevenzione incendi per un B&B?

Un bed and breakfast fino a 25 posti letto non rientra fra le attività soggette e quindi non presenta la SCIA antincendio. Se supera i 25 posti letto rientra nell’attività 66 esattamente come un albergo, con gli stessi adempimenti della categoria corrispondente. Restano sempre dovuti gli estintori, i rilevatori di gas e monossido di carbonio richiesti per le strutture extralberghiere e la formazione di chi lavora nella struttura.

Chi controlla la sicurezza antincendio in hotel?

Il controllo istituzionale spetta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che verifica a campione le attività di categoria A e B ed effettua la visita tecnica obbligatoria per quelle di categoria C. In caso di infortunio o incendio intervengono anche organi di vigilanza sulla sicurezza del lavoro e autorità giudiziaria. La responsabilità quotidiana della gestione, dei controlli periodici e del registro resta però del titolare o del gestore della struttura.

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