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Codice CIN per strutture ricettive: cos’è e come si ottiene

Pubblicato il 6 Agosto 2026

Il CIN è il codice identificativo nazionale che identifica in modo univoco ogni struttura ricettiva e ogni immobile destinato a locazione turistica o breve in Italia. Lo rilascia gratuitamente il Ministero del Turismo attraverso la Banca Dati delle Strutture Ricettive, accessibile con SPID o CIE, ed è obbligatorio su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2025. Va esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio, cartaceo o online.

L’obbligo nasce dall’articolo 13 ter del decreto legge 145/2023, convertito nella legge 191/2023, e ha un obiettivo dichiarato: mettere ordine in un mercato dove convivevano decine di codici regionali diversi, spesso non comunicanti fra loro, e rendere finalmente confrontabili i dati su offerta ricettiva e locazioni brevi.

A che cosa serve davvero il CIN

Il Faralda Crane Hotel di Amsterdam ricavato in una gru portuale

Prima del CIN ogni regione gestiva il proprio registro con criteri e sigle differenti: CIR in gran parte d’Italia, CITR in Liguria, IUN in Sardegna, CIS in Puglia, CUSR in Campania. Un portale di prenotazione che volesse verificare la regolarità di un annuncio doveva conoscere venti sistemi. La Banca Dati delle Strutture Ricettive raccoglie invece in un unico archivio nazionale tutte le strutture censite dalle regioni e assegna a ciascuna un codice alfanumerico riconoscibile ovunque.

Per chi gestisce un albergo il CIN è un adempimento amministrativo relativamente semplice, che si aggiunge alla classificazione alberghiera e alle autorizzazioni comunali già in essere. Per chi affitta appartamenti è invece il cardine di un sistema di controllo nuovo, collegato ai flussi informativi fiscali e alle piattaforme.

Chi deve richiederlo

L’obbligo riguarda una platea molto ampia:

  • Alberghi in senso stretto, e con loro residenze turistico alberghiere, villaggi albergo, motel, alberghi diffusi.
  • Tutto il comparto extralberghiero: bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli, agriturismi con ospitalità.
  • Campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e glamping.
  • Le unità immobiliari a uso abitativo concesse in locazione turistica o in locazione breve, con o senza servizi accessori, a prescindere dalla durata del contratto.

Il codice si richiede per ogni unità: un albergo ha un solo CIN, mentre chi gestisce cinque appartamenti in locazione breve ne ottiene cinque. Chi opera in forma imprenditoriale deve inoltre indicare gli estremi della SCIA e i dati identificativi dell’attività. Il tema si intreccia con il regime fiscale scelto, perché la disciplina della cedolare secca sugli affitti brevi e quella del codice identificativo sono state costruite nello stesso periodo e con la stessa logica di tracciabilità.

Come si ottiene: la procedura passo per passo

La richiesta si presenta online sul portale della Banca Dati delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo. Non ci sono marche da bollo, diritti di segreteria o intermediari obbligatori: la procedura è gratuita.

  1. Si entra con SPID di secondo livello o carta d’identità elettronica, come titolare, legale rappresentante o soggetto delegato.
  2. Il sistema interroga l’archivio regionale e mostra le strutture già censite associate al richiedente. Sono le regioni a trasmettere i dati al Ministero, quindi se a livello locale qualcosa non è in ordine il portale non trova nulla e la pratica si ferma prima di cominciare.
  3. Si compila la scheda con i dati catastali dell’immobile, la tipologia, il numero di camere e di posti letto, i recapiti del gestore e il codice regionale, se già esiste.
  4. Si autocertificano il possesso dei requisiti di sicurezza e la veridicità di quanto inserito.
  5. Il codice viene rilasciato, di norma nell’immediato, quando i dati coincidono con quelli già trasmessi dalla regione.

Se la struttura non compare in banca dati, il problema è quasi sempre a monte: dati regionali non ancora allineati oppure difformità fra visura catastale e scheda regionale. In questi casi la correzione va chiesta all’ufficio regionale competente, non al Ministero, e i tempi si allungano di alcune settimane.

AdempimentoChi lo compieDoveTermine indicativo
Censimento della strutturaRegione o Provincia autonomaPortale regionalePrima della richiesta del CIN
Richiesta del CINTitolare o delegatoPortale BDSR del Ministero del TurismoEntro 30 giorni dall’assegnazione del codice regionale
Rilascio del codiceMinistero del TurismoAutomatico a sistemaImmediato se i dati coincidono
Esposizione all’esternoTitolare o gestoreIngresso o facciata dell’immobilePrima dell’inizio dell’attività
Indicazione negli annunciTitolare, gestore o intermediarioOgni annuncio e portaleSempre

Dove va esposto e come indicarlo negli annunci

La norma chiede due cose distinte. La prima è l’esposizione all’esterno dello stabile, in modo visibile, nel rispetto dei regolamenti comunali e dei vincoli su facciate e centri storici: in un albergo la soluzione più diffusa è una targhetta accanto all’insegna o alla bacheca dei prezzi, dello stesso materiale e nella stessa grafica delle altre informazioni obbligatorie. La seconda è l’indicazione del codice in ogni annuncio pubblicato, quindi sul sito della struttura, sui portali di prenotazione, sui volantini e nelle inserzioni sui social.

Vale la pena curare l’aspetto della targa più di quanto sembri necessario. Insieme alla classificazione, ai prezzi massimi e alle altre informazioni che rientrano fra gli obblighi dell’albergatore, il CIN finisce nel primo campo visivo dell’ospite che arriva. Una serie di targhette disomogenee, applicate in momenti diversi e con materiali diversi, comunica trascuratezza prima ancora che l’ospite entri. Quando progettiamo l’ingresso e la reception di una struttura, la superficie destinata alle comunicazioni obbligatorie viene disegnata insieme al resto: stessa finitura, stessa gerarchia tipografica, stesso allineamento.

CIN e codici regionali: convivono

Il codice nazionale non sostituisce quello regionale. Dove la regione prevede un proprio identificativo, entrambi vanno mantenuti ed entrambi vanno esposti e indicati negli annunci, salvo diversa disposizione locale. Il CIN non sostituisce nemmeno gli altri adempimenti: comunicazione degli alloggiati alla questura tramite il portale Alloggiati Web, trasmissione dei dati statistici, gestione dell’imposta di soggiorno dove il Comune l’ha istituita. Sono binari paralleli che continuano a viaggiare insieme.

Sanzioni: quanto costa dimenticarsene

L’apparato sanzionatorio è entrato in applicazione dal 2 gennaio 2025 e le somme non sono simboliche.

ViolazioneSanzione amministrativa
Annuncio o pubblicità senza CINDa 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione del CIN all’esternoDa 500 a 5.000 euro
Assenza dei requisiti di sicurezza previstiDa 600 a 6.000 euro

L’importo varia in funzione della dimensione della struttura e della gravità della violazione. Le sanzioni sull’annuncio si applicano per ciascuna inserzione irregolare, quindi chi pubblica lo stesso appartamento su quattro portali senza codice rischia quattro contestazioni distinte.

I requisiti di sicurezza collegati

Insieme al CIN la norma ha introdotto requisiti minimi di sicurezza per le unità immobiliari destinate a locazione breve o turistica e per le strutture extralberghiere: dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, ed estintori portatili a norma, in ragione di almeno uno ogni 200 metri quadrati di superficie, con un minimo di uno per piano. Gli alberghi restano regolati dalla propria normativa antincendio, più severa, quindi per loro non si tratta di un adempimento aggiuntivo ma di un requisito già ampiamente soddisfatto.

Chi sta mettendo in piedi la struttura da zero fa bene a considerare il CIN come una delle ultime caselle del percorso per aprire un hotel: arriva dopo la SCIA al SUAP e dopo il censimento regionale, e senza quei due passaggi il portale nazionale non ha nulla da mostrare. Stesso ragionamento per chi sta valutando di aprire un B&B, dove la sequenza degli adempimenti è più breve ma l’ordine resta identico.

Cosa cambia con il regolamento europeo

Dal 20 maggio 2026 è pienamente applicabile il regolamento europeo sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione di alloggi a breve termine. Le piattaforme di prenotazione sono tenute a verificare che gli annunci riportino un codice di registrazione valido e a rimuovere quelli che ne sono privi o che espongono un codice non corrispondente. In Italia il codice di registrazione riconosciuto è il CIN, che quindi passa da obbligo formale a condizione tecnica per restare visibili sui canali di vendita.

È il motivo per cui conviene verificare adesso che il codice indicato negli annunci sia esattamente quello assegnato, senza spazi, refusi o vecchi codici regionali usati al suo posto. Al gennaio 2026 i codici rilasciati in Italia avevano superato quota seicentomila, segno che il sistema è ormai a regime e che i controlli incrociati fra banca dati, piattaforme e amministrazioni comunali sono tecnicamente possibili.

Domande frequenti

Dove si consulta il CIN della propria struttura?

Il codice è consultabile nell’area riservata del portale della Banca Dati delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, accedendo con SPID o carta d’identità elettronica: compare nella scheda della struttura insieme ai dati censiti dalla regione. Una volta assegnato resta associato all’immobile e non va richiesto di nuovo a ogni stagione. Se cambia il gestore, la posizione va aggiornata in banca dati.

Quanto tempo ci vuole per ottenere il codice CIN?

Quando la struttura è già censita correttamente dalla regione e i dati catastali coincidono, il rilascio è immediato al termine della compilazione online. I tempi si allungano solo se occorre sanare a monte il censimento regionale o correggere dati difformi, e in quel caso si parla di alcune settimane. La richiesta va comunque presentata entro trenta giorni dall’assegnazione del codice identificativo regionale.

Chi rilascia il CIN e qual è la differenza con il CIR?

Il CIN è rilasciato dal Ministero del Turismo attraverso la banca dati nazionale ed è valido su tutto il territorio italiano. Il CIR, e le sue varianti regionali, è invece assegnato dalla regione o dalla provincia autonoma secondo la normativa locale. I due codici convivono: il nazionale non annulla il regionale, che resta necessario per gli adempimenti amministrativi e statistici verso l’ente locale.

Dove va esposto il CIN?

All’esterno dello stabile in cui si trova la struttura, in posizione visibile e nel rispetto dei regolamenti comunali su insegne e decoro urbano, oltre che in ogni annuncio pubblicato su qualsiasi canale. In pratica servono una targa fisica all’ingresso e la citazione del codice sul sito, sui portali di prenotazione e nel materiale promozionale.

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